Ricorso per la Retribuzione Ordinaria delle Ferie

Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo di ferie

La mancata erogazione della retribuzione ordinaria da parte del datore di lavoro durante il periodo di ferie annuali retribuite è illegittima. È possibile, quindi, fare ricorso per la retribuzione ordinaria delle ferie. Spesso, la retribuzione erogata al lavoratore durante il periodo di ferie annuali retribuite, infatti, è nettamente inferiore rispetto a quella che percepisce durante i periodi effettivamente lavorati.

Ciò perché durante i giorni di ferie non sono corrisposti al lavoratore quegli elementi retributivi, (indennità) che gli vengono invece pagati quando presta l’attività lavorativa (ad esempio: indennità di turno, indennità di terapia intensiva, ecc.).

Chi può Fare Ricorso?

Tutti i lavoratori della sanità ai quali nel periodo di ferie non è stata corrisposta la retribuzione c.d. ordinaria, ossia comprensiva anche delle indennità pagate in occasione dell’effettivo servizio.

Cosa si Ottiene Facendo il Ricorso per la Retribuzione Ordinaria delle Ferie?

Ricorso Compenso Individuale Accessorio per personale ATA
L'Avvocato Massimo Pistilli difende il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo delle ferie

I lavoratori, quindi, hanno diritto ad ottenere le differenze retributive maturate tra la retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo e la retribuzione percepita durante il periodo di ferie annuali retribuite pari a 4 settimane.

Principio Statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione

Durante le ferie, si devono garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando esercita l’attività lavorativa: tale principio è stato statuito sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Suprema Corte di Cassazione.

Come Fare Ricorso per la Retribuzione Ordinaria delle Ferie

Contattaci per email o per telefono e sarai ricontattato da un nostro collaboratore per verificare i requisiti dell’eventuale ricorso, a solo titolo informativo

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Altri Ricorsi

Consente di percepire il c.d. “buono pasto sostitutivo”, pari a circa Euro 5,60, per ogni turno lavorativo in cui il lavoratore non ha potuto usufruire del sevizio mensa o di un suo sostitutivo sul luogo di lavoro.