Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria anche durante il periodo di ferie
La mancata erogazione della retribuzione ordinaria da parte del datore di lavoro durante il periodo di ferie annuali retribuite è illegittima. È possibile, quindi, fare ricorso per la retribuzione ordinaria delle ferie. Spesso, la retribuzione erogata al lavoratore durante il periodo di ferie annuali retribuite, infatti, è nettamente inferiore rispetto a quella che percepisce durante i periodi effettivamente lavorati.
Ciò perché durante i giorni di ferie non sono corrisposti al lavoratore quegli elementi retributivi, (indennità) che gli vengono invece pagati quando presta l’attività lavorativa (ad esempio: indennità di turno, indennità di terapia intensiva, ecc.).
Chi può Fare Ricorso?
Tutti i lavoratori della sanità ai quali nel periodo di ferie non è stata corrisposta la retribuzione c.d. ordinaria, ossia comprensiva anche delle indennità pagate in occasione dell’effettivo servizio.
Cosa si Ottiene Facendo il Ricorso per la Retribuzione Ordinaria delle Ferie?

I lavoratori, quindi, hanno diritto ad ottenere le differenze retributive maturate tra la retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo e la retribuzione percepita durante il periodo di ferie annuali retribuite pari a 4 settimane.
Principio Statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione
Durante le ferie, si devono garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando esercita l’attività lavorativa: tale principio è stato statuito sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Suprema Corte di Cassazione.
Come Fare Ricorso per la Retribuzione Ordinaria delle Ferie
Contattaci per email o per telefono e sarai ricontattato da un nostro collaboratore per verificare i requisiti dell’eventuale ricorso, a solo titolo informativo.
- Come fare ricorso
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- Consulenze legali
Altri Ricorsi
- Ricorso per Risarcimento Valore Buoni Pasto
Consente di percepire il c.d. “buono pasto sostitutivo”, pari a circa Euro 5,60, per ogni turno lavorativo in cui il lavoratore non ha potuto usufruire del sevizio mensa o di un suo sostitutivo sul luogo di lavoro.